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La morte di una normativa EU

Oggi è stato un giorno importante per tutti i contadini: nel corso della deburocratizzazione hanno eliminato in solo 7 anni la norma su sedili dei trattori:

1. Sedile del conducente

Per “sedile del conducente” si intende il sedile disponibile per una sola persona e destinato al conducente quando guida il trattore.

2. Piano del sedile

Per “piano del sedile” si intende la superficie quasi orizzontale del sedile che consente la posizione seduta del conducente.

3. Schienale del sedile

Per “schienale del sedile” si intende la superficie quasi verticale del sedile che serve d’appoggio alla schiena del conducente.

4. Fermi laterali del sedile

Per “fermi laterali del sedile” si, intendono i dispositivi e le forme del piano del sedile atti ad impedire che il conducente scivoli lateralmente.

4.1. Braccioli del sedile

Per “braccioli del sedile” si intendono i dispositivi di supporto per le braccia del conducente seduto, posti sui due lati del sedile stesso.

5. Punto di riferimento del sedile (S)

Per “punto di riferimento del sedile (S)”, si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) (vedi appendice 1 dell’allegato II).

6. Profondità del piano del sedile

Per “profondità del piano del sedile” si intende la distanza orizzontale tra il punto di riferimento del sedile (S) ed il bordo anteriore del piano del sedile.

7. Larghezza del piano del sedile

Per “larghezza del piano del sedile” si intende la distanza orizzontale fra i bordi esterni del piano del sedile, misurata in un piano perpendicolare al piano di simmetria del sedile.

8. Campo di regolazione del carico

Per “campo di regolazione del carico” si intende la zona situata fra i due carichi che corrispondono alle posizioni medie delle curve caratteristiche del sistema di sospensione ricavate per il conducente più pesante e per quello più leggero.

9. Corsa del sistema di sospensione

Per “corsa del sistema di sospensione” si intende la distanza tra la posizione più alta e la posizione più bassa di questo sistema.

10. Vibrazione

Per “vibrazione” si intende il movimento verticale ascendente e discendente.

11. Accelerazione di vibrazione (a)

Per “accelerazione di vibrazione (a)” si intende la derivata seconda dell’ampiezza di vibrazione in funzione del tempo.

12. Valore efficace dell’accelerazione (aeff)

Per “valore efficace dell’accelerazione (aeff)” si intende la radice quadrata del valore medio del quadrato dell’accelerazione nel tempo.

13. Densità della potenza spettrale Φ

Per “densità della potenza spettrale Φ” si intende il quoziente ottenuto dividendo il quadrato del valore efficace dell’accelerazione (aeff), misurato con filtri terziari, per la larghezza di banda di tali filtri.

14. Accelerazione di vibrazione ponderata (aw)

Per “accelerazione di vibrazione ponderata (aw)” si intende l’accelerazione di vibrazione ponderata determinata per mezzo di un filtro di ponderazione conforme alle prescrizioni di cui al punto 2.5.3.3.5.2 dell’allegato II.

15. Rapporto di vibrazione

Per “rapporto di vibrazione” si intende il rapporto fra l’accelerazione ponderata di vibrazione del sedile del conducente e quella del trattore, misurata conformemente al punto 2.5.3.3.2 dell’allegato II.

16. Classe di vibrazioni

Per “classe di vibrazioni” si intende la classe o il gruppo di trattori che presentano le stesse caratteristiche di vibrazione.



….
Appendice 1

Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S)

1. DEFINIZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)

Per “punto di riferimento del sedile (S)” si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S).

2. DISPOSITIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)

Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito è composto da una tavola per la base del sedile e dagli elementi dello schienale. L’elemento inferiore dello schienale è articolato al livello della cresta iliaca (A) e della zona lombare (B) e l’altezza dell’articolazione (B) è regolabile.

3. METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)

Il punto di riferimento del sedile (S) si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo che permette di simulare l’occupazione del sedile da parte del conducente. Il dispositivo deve essere posto sul sedile; ad esso viene quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti all’articolazione (A) e i due elementi del pannello dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.

Se non è possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale imbottito (sopra e sotto la regione lombare), si procede some segue:

a) se non è possibile definire la tangente della superficie più bassa possibile:

la parte più bassa del pannello dello schienale in una posizione verticale deve essere leggermente premuta contro lo schienale imbottito;

b) se non è possibile definire la tangente della superficie più alta possibile:

l’articolazione (B) viene fissata ad un’altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S), se la parte più bassa del pannello dello schienale è verticale. I due elementi del pannello dello schienale in una posizione verticale vengono quindi premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale imbottito.

Era nato in seguito ad un incidente in Bavaria – un contadino era cascato da da un trattore straniero che era sì conforme ma non c’erano norme sui sedili e l’assicurazione con questa motivazione non pagava. Il governo bavarese in seguito chiedeva una norma e questo bastava per crearla.

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